Cassazione penale Sez. II sentenza n. 28552 del 20 luglio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:28552PEN

Massima

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Il contributo causale alla verificazione dell'evento criminoso nel concorso di persone nel reato non richiede la compiuta conoscenza da parte del singolo concorrente che partecipi alla sola fase preparatoria, di tutti i dettagli del delitto da compiere, essendo sufficiente la volontà dell'agente di prestare il proprio apporto nella consapevolezza della finalizzazione di esso al fatto criminoso comune. Ciò che conta è la conoscenza del singolo concorrente che il segmento di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia azione criminosa, distribuita tra più soggetti investiti di compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla complessità dell'impresa da realizzare, di cui il proprio specifico apporto costituisce un tassello utile al conseguimento dell'obiettivo finale. Pertanto, la partecipazione alle attività preparatorie del delitto di omicidio e, in particolare, ai sopralluoghi nella sede della progettata esecuzione di esso, costituisce condotta concorsuale a norma dell'articolo 110 c.p., poiché la concezione unitaria del concorso di persone nel reato comporta che l'attività del concorrente possa essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti. Il giudice competente, nel disporre una misura cautelare ai sensi dell'articolo 27 c.p.p., può motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per l'adozione del titolo restrittivo, sempre che non sia mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del pubblico ministero, in ragione dei brevissimi tempi di emissione del provvedimento da parte del giudice competente e della natura del provvedimento emesso dal giudice incompetente, pur sempre giudice terzo rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Il giudice di legittimità non può entrare nella valutazione dei fatti e privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella più gradita al ricorrente, dovendo limitarsi a verificare se la giustificazione data dal giudice di merito sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, essendo preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IMPERIALI Luciano - Presidente

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere

Dott. CERSOSIMO Emanuel - rel. Consigliere

Dott. SARACO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 02/11/2021 del Tribunale del Riesame di Ancona;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Emanuele CERSOSIMO;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. MOLINO Pietro, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.
Sentiti l'Avv. (OMISSIS), e l'Avv. (OMISSIS), che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 06/10/2021 il giudice per le …

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