Cassazione penale Sez. I sentenza n. 20157 del 20 maggio 2021

ECLI:IT:CASS:2021:20157PEN

Massima

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Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'articolo 164, comma 4, c.p., solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine, il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se tali cause fossero o meno conoscibili al momento della concessione del beneficio. In assenza di tale verifica, il provvedimento di revoca è illegittimo e deve essere annullato con rinvio per un nuovo giudizio che osservi l'obbligo di accertare la conoscibilità delle condizioni ostative da parte del giudice precedente. Il principio di diritto è volto a garantire il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa del condannato, evitando che il beneficio sia revocato per cause che il giudice originario non poteva conoscere. La massima si applica ogni qualvolta il giudice dell'esecuzione intenda revocare la sospensione condizionale della pena per violazione dell'articolo 164, comma 4, c.p., al fine di verificare preventivamente se le relative condizioni ostative fossero o meno documentalmente note al giudice che aveva originariamente concesso il beneficio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. BINENTI Roberto - rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 11/11/2020 del TRIBUNALE di FERMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ((omissis));
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ((omissis)), che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava…

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