Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1891 del 5 luglio 1982
ECLI:IT:CASS:1982:1891PEN
Massima
Massima ufficiale
Con la facoltà riconosciuta al giudice istruttore di disporre, con l'ordinanza di rinvio a giudizio ed entro i limiti complessivi della carcerazione preventiva, la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, il legislatore ha introdotto un nuovo potere di coercizione personale, configurandolo come eccezionale rispetto al generale divieto, ribadito anche nell'attuale testo normativo, di emettere nuovo mandato di cattura per il medesimo fatto contro l'imputato già scarcerato per decorrenza del termine massimo di custodia preventiva.
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