Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4386 del 2015
ECLI:IT:TARNA:2015:4386SENT
Massima
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Il giudice amministrativo è privo di giurisdizione per le controversie relative al rilascio di un immobile appartenente al patrimonio disponibile di un ente locale, in quanto trattasi di rapporti di natura privatistica regolati dal diritto comune, nell'ambito dei quali l'amministrazione agisce iure privatorum, senza esercitare alcuna potestà pubblicistica. In tali ipotesi, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, essendo configurabili in capo alle parti posizioni giuridiche di diritto soggettivo. Pertanto, il giudice amministrativo deve dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, fermo restando il potere delle parti di riassumere il giudizio innanzi a quest'ultimo nel termine perentorio previsto dalla legge.
La controversia relativa all'ordine di rilascio di un immobile di proprietà comunale, facente parte del patrimonio disponibile dell'ente, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il rapporto tra l'amministrazione e il detentore dell'immobile è di natura privatistica, regolato dal diritto comune. In tali ipotesi, l'amministrazione agisce iure privatorum, senza esercitare alcuna potestà pubblicistica, e le posizioni giuridiche delle parti sono qualificabili come diritti soggettivi. Di conseguenza, il giudice amministrativo adito deve dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, fermo restando il potere delle parti di riassumere il giudizio innanzi a quest'ultimo nel termine perentorio previsto dalla legge.
Quando un'amministrazione comunale ordina il rilascio di un immobile appartenente al suo patrimonio disponibile, la controversia relativa a tale provvedimento rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il rapporto tra l'ente e il detentore dell'immobile è di natura privatistica, regolato dal diritto comune. In tali casi, l'amministrazione agisce iure privatorum, senza esercitare alcuna potestà pubblicistica, e le posizioni giuridiche delle parti sono qualificabili come diritti soggettivi. Di conseguenza, il giudice amministrativo adito deve dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, fermo restando il potere delle parti di riassumere il giudizio innanzi a quest'ultimo nel termine perentorio previsto dalla legge.
La controversia relativa all'ordine di rilascio di un immobile di proprietà comunale, facente parte del patrimonio disponibile dell'ente, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il rapporto tra l'amministrazione e il detentore dell'immobile è di natura privatistica, regolato dal diritto comune. In tali ipotesi, l'amministrazione agisce iure privatorum, senza esercitare alcuna potestà pubblicistica, e le posizioni giuridiche delle parti sono qualificabili come diritti soggettivi. Di conseguenza, il giudice amministrativo adito deve dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, fermo restando il potere delle parti di riassumere il giudizio innanzi a quest'ultimo nel termine perentorio previsto dalla legge.
Quando un'amministrazione comunale ordina il rilascio di un immobile appartenente al suo patrimonio disponibile, la controversia relativa a tale provvedimento rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il rapporto tra l'ente e il detentore dell'immobile è di natura privatistica, regolato dal diritto comune. In tali casi, l'amministrazione agisce iure privatorum, senza esercitare alcuna potestà pubblicistica, e le posizioni giuridiche delle parti sono qualificabili come diritti soggettivi. Di conseguenza, il giudice amministrativo adito deve dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, fermo restando il potere delle parti di riassumere il giudizio innanzi a quest'ultimo nel termine perentorio previsto dalla legge.
Sentenza completa
N. 04760/2010 REG.RIC.
N. 04386/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04760/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4760 del 2010, proposto da ((omissis)), rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, viale Gramsci, 19;
contro
il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso l’Avvocatura municipale in Palazzo S. Giacomo, piazza Municipio;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Comune di Napoli n.44 del 28.5.2010 con la quale la ricorrente è stata diffidata a lasciare libero da persone e cose entro sette giorni l’alloggio sito in Napoli, alla…
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