Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12152 del 28 marzo 2002

ECLI:IT:CASS:2002:12152PEN

Massima

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La contraffazione di un documento pubblico, quale la patente di guida, integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., anche qualora il documento risulti essere stato regolarmente rilasciato dalle competenti autorità straniere, ove siano accertati elementi oggettivi di alterazione o falsificazione dello stesso, come l'apposizione di una fotografia diversa da quella originariamente apposta. In tali casi, la responsabilità penale dell'imputato può essere affermata sulla base di elementi probatori quali le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e le testimonianze di agenti di polizia e di esperti, senza che sia necessario dimostrare la specifica finalità perseguita dall'agente. Inoltre, la notifica dell'atto di citazione relativo al giudizio di primo grado, effettuata presso il difensore dell'imputato ai sensi dell'art. 161 c.p.p. in ragione del mutamento di domicilio non comunicato all'autorità procedente, è da ritenersi ritualmente eseguita, non integrando alcuna causa di nullità assoluta del procedimento.

Sentenza completa

Il pretore di Forlì, in data 2.11.1999, dichiarava N. L., colpevole dei reati di cui agli artt. 477 e 482 c.p. (capo A), per avere contraffatto la patente di guida, apparentemente rilasciata dalle autorità albanesi nel 1994, apponendovi la propria fotografia e art. 116 c.d.s, per avere guidato una autovettura senza essere in possesso della patente di guida, perché mai conseguita (capo B). Il giudice condannava l'imputato alla pena di mesi cinque di reclusione. Spese. Pena sospesa. Confisca e vendita dell'auto in sequestro.
La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata del 14.12.2000, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva l'imputato dal reato di cui al capo 6) della rubrica, perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato. Ordinava la trasmissione degli atti al Prefetto di Forlì. Riduceva la pena, esclusa la continuazione a mesi quattro di reclusione. Confermava nel resto.
Ricorre per cassazione N., prospettando du…

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