Consiglio di Stato sentenza n. 3048 del 2013

ECLI:IT:CDS:2013:3048SENT

Massima

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L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 10 della legge n. 865 del 1971, comporta l'illegittimità del provvedimento finale, salvo che l'amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in presenza della partecipazione del privato. Tale obbligo di comunicazione non può essere derogato sulla base della mera qualificazione di "urgenza" del procedimento, dovendo tale urgenza essere riferita alle peculiari esigenze del singolo caso concreto e non alla sola natura soggettiva dell'organo espropriante. Inoltre, l'avvio di una nuova procedura espropriativa, anche se relativa alle medesime particelle già oggetto di precedente esproprio, non può ritenersi esente dall'obbligo di comunicazione di avvio, in quanto si tratta di un autonomo procedimento ablatorio, non necessariamente connesso in modo consequenziale al precedente. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, pertanto, determina l'illegittimità degli atti adottati e il conseguente diritto del privato al risarcimento del danno, da quantificarsi in base ai criteri indicati nella sentenza, con riferimento al deprezzamento del bene, ai danni strutturali al fabbricato e alla limitazione edificatoria del terreno residuo.

Sentenza completa

N. 08345/2005
REG.RIC.

N. 03048/2013REG.PROV.COLL.

N. 08345/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8345 del 2005, proposto da:
((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall’Avv. ((omissis)) e dall’Avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’Avv. ((omissis)) in Roma, via Nerazzini, n. 5;

contro

Prefettura Prov. Napoli - Commiss. Deleg. ex OPCM 14.4.1995, Prefetto della Provincia di Salerno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cooperativa Costruttori Coopcostruttori Scarl C.G. Ati, Ati Termomeccanica s.p.a., Ati Ansaldo Acque s.p.a.; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 1…

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