Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4079 del 22 aprile 1998

ECLI:IT:CASS:1998:4079CIV

Massima

Massima ufficiale
L'art. 3 del d.P.R. 18 maggio 1982, n. 322 nel disporre alla lett. h) che l'etichettatura dei prodotti alimentari comporta, tra l'altro, che venga indicato "il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella comunita` economica europea" va interpretato nel senso che la locuzione "stabilito nella comunita`" si riferisce al solo venditore. La disposizione in questione, attuativa della Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112 CEE, riproduce, peraltro, l'art. 3, n. 1 punto 6 della direttiva, interpretata dalla Corte di Giustizia, con sentenza del 17 settembre 1997, nel senso appunto che la locuzione in questione si riferisce al solo venditore.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.