Cassazione penale Sez. II sentenza n. 13151 del 2 aprile 2001

ECLI:IT:CASS:2001:13151PEN

Massima

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Massima giuridica: Il concorso esterno in associazione mafiosa si configura quando il soggetto, pur non essendo formalmente affiliato al sodalizio, si rende stabilmente disponibile a svolgere una funzione continuativa di supporto all'attività criminale dell'organizzazione, facilitandone lo svolgimento e assicurandone il completamento, anche attraverso la gestione e il reimpiego dei proventi illeciti, in tal modo rafforzandone la struttura e il programma delittuoso. Tale condotta, pur non integrando una piena partecipazione al sodalizio, è comunque punibile in quanto espressione di un contributo consapevole e volontario all'attività dell'associazione mafiosa, a prescindere dal conseguimento dello scopo economico perseguito e dalla necessità di un'adesione formale alla stessa. La valutazione della prova testimoniale fornita dai collaboratori di giustizia deve essere effettuata dal giudice attraverso un procedimento logico-giuridico articolato in due fasi: la prima consiste nell'esame dell'attendibilità intrinseca del dichiarante, la seconda nell'individuazione di riscontri esterni idonei a confermare la veridicità del suo racconto. Tali riscontri, pur non dovendo avere autonoma valenza dimostrativa, devono essere certi, specifici e individualizzanti, riferiti sia al fatto che alla persona dell'imputato. L'esistenza di riscontri di particolare valenza relativi al fatto rafforza l'attendibilità intrinseca del collaboratore e incide sull'ulteriore controllo da effettuarsi sul contenuto individualizzante delle dichiarazioni, per il quale gli elementi di conferma, pur sempre necessari, non richiedono una forza dimostrativa particolarmente accentuata. L'aggravante della premeditazione si estende al concorrente che, pur non avendo direttamente premeditato il delitto, ne abbia tuttavia consapevolmente condiviso il progetto criminoso, facendone propria la particolare intensità del dolo. Analogamente, l'aggravante del motivo abietto è configurabile quando il delitto sia stato commesso per finalità di rafforzamento di un'organizzazione criminale di tipo mafioso, in quanto tale condotta si pone in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile e suscita profonda riprovazione sociale.

Sentenza completa

MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti impugnano la sentenza in data 25 gennaio 1999 della Corte d'assise d'appello di Lecce, avente ad oggetto una lunga serie di delitti concernenti, secondo l'ipotesi accusatoria, la perdurante sussistenza di un sodalizio di stampo mafioso e finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti, già denominato "sacra corona unita", gli omicidi -e reati satelliti- commessi nell'ambito della lotta per il controllo criminale del territorio insorta tra le diverse fazioni dell'originaria associazione, in grave rivalità fra loro, ed alcuni altri reati ad essi probatoriamente collegati.
01. - Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Lecce ricorre avverso le statuizioni con le quali è stata dichiarata la prescrizione di alcuni reati ed eliminata, per l'effetto, la relativa pena. Rileva come il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto di non poter tenere conto, ai fini del computo del tempo neces…

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