Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza breve n. 476 del 2018

ECLI:IT:TARBS:2018:476SENB

Massima

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Il cittadino extracomunitario che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno deve dimostrare di possedere mezzi di sussistenza sufficienti e leciti per la durata del soggiorno, derivanti da un'attività lavorativa regolare e continuativa. La mera assenza di condanne penali non è sufficiente a giustificare il rinnovo del titolo di soggiorno in assenza di tali requisiti. L'impegno personale del cittadino extracomunitario nella ricerca di un lavoro regolare non può essere sostituito dall'aiuto economico proveniente da familiari, anche se in possesso di reddito adeguato. Tuttavia, le difficoltà del mercato del lavoro possono giustificare il riconoscimento di una tutela prolungata in caso di disoccupazione o occupazione irregolare, purché l'interessato dimostri un atteggiamento attivo nella ricerca di un'occupazione regolare o nell'avvio di un'attività autonoma. Il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro non può essere addossato al lavoratore extracomunitario come causa di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, qualora questi abbia comunque dimostrato di svolgere un'attività lavorativa regolare e di percepire emolumenti congrui. Tuttavia, ove emergano seri dubbi sulla genuinità del rapporto di lavoro dichiarato, l'amministrazione è legittimata a richiedere l'integrazione documentale necessaria a verificarne la regolarità, e il mancato riscontro di tale richiesta può legittimare il diniego del rinnovo.

Sentenza completa

Pubblicato il 14/05/2018

N. 00476/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00354/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2018, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio “fisico”
ex lege
presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Zima n. 3;

contro

Questura Cremona, Ministero Dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio “fisico”
ex lege
in Brescia, Via S. Caterina, 6;

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