Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 12473 del 2022

ECLI:IT:TARLAZ:2022:12473SENT

Massima

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Il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all'estero per l'abilitazione all'insegnamento in Italia è subordinato alla stretta corrispondenza tra il titolo abilitativo ottenuto nel Paese di origine e la specifica classe di concorso per la quale si richiede il riconoscimento. L'Amministrazione italiana non può riconoscere un titolo abilitativo estero per classi di concorso diverse e ulteriori rispetto a quelle per le quali il titolo è stato rilasciato nello Stato membro di origine, in quanto ciò comporterebbe l'attribuzione di un quid pluris rispetto a quanto il richiedente è autorizzato a insegnare nel Paese in cui ha maturato il titolo idoneativo. Pertanto, il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero è limitato alle sole materie e classi di concorso espressamente indicate nel titolo abilitativo rilasciato dallo Stato membro di origine, senza possibilità di estensione ad ambiti diversi, anche se affini, sulla base di una valutazione comparativa del percorso formativo svolto. L'Amministrazione è tenuta a verificare la sostanziale corrispondenza tra il titolo abilitativo estero e la classe di concorso richiesta, potendo legittimamente negare il riconoscimento qualora riscontri una differenza ontologica tra gli stessi, senza necessità di procedere ad un'analitica comparazione degli esami sostenuti. In tali casi, non trovano applicazione le misure compensative previste dalla normativa, in quanto l'estraneità del titolo conseguito rispetto alla classe di concorso richiesta non consente di equiparare il percorso formativo svolto all'estero a quello previsto nell'ordinamento interno.

Sentenza completa

Pubblicato il 03/10/2022

N. 12473/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02497/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2497 del 2022, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via ((omissis)), 15;

contro

Ministero dell'Istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

A) del decreto dirigenziale cumulativo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Ministero dell'Istruzione, prot. n. 1296 del 2 agosto 2021 (successi…

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