Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 516 del 18 gennaio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:516CIV

Massima

Massima ufficiale
Al di fuori dei casi in cui, ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen., la sentenza penale ha efficacia di giudicato nel giudizio tributario, non è configurabile alcun obbligo dell'Amministrazione, ex art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, di conformarsi al giudicato dei tribunali e di verificare la rilevanza fiscale del fatto penalmente accertato, sussistendo tale obbligo solo nei limiti soggettivi posti dall'ordinamento, al di fuori dei quali non può ammettersi alcun vincolo giuridico, anche se di minore intensità. Ne consegue che il giudice tributario ha il dovere di compiere, con adeguata motivazione, un'autonoma valutazione dei fatti oggetto dell'accertamento contenuto nella sentenza penale (il quale va considerato come un elemento rilevante sul piano pratico), secondo le regole della prova dell'accertamento tributario, non potendo limitarsi ad una pedissequa ripetizione degli argomenti esposti nella pronuncia penale.

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