Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 17127 del 21 giugno 2024

ECLI:IT:CASS:2024:17127CIV

Massima

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La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, in quanto la sua esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo, del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. Inoltre, l'art. 15 comma 7 d.l. n. 78/2009, che prevede la "sostituzione" della firma autografa "prevista" sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle "norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali" con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto, non trova applicazione nel caso della cartella di pagamento, in quanto le "norme" che la disciplinano - comprese quelle di fonte secondaria - non prevedono la firma autografa. Pertanto, la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento non ne determina l'invalidità, essendo sufficiente che l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente. Inoltre, in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Sentenza completa


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
ENRICO MANZON Presidente
GIOVANNI LA ROCCA Consigliere-Rel.
TANIA HMELJAK Consigliere
ANDREA ANTONIO SALEMME Consigliere
PIERPAOLO GORI Consigliere
Oggetto:
TRIBUTI
Ud.14/03/2024
CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14779/2021 R.G. proposto da:
ANTONINI S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA
SALARIA n. 292 presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MASSIMO
(CLMMSM65A11H501I) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliata in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3622/2020
depositata il 19/11/2020.
Udita la relazione svolta nella c…

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