Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4967 del 11 febbraio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:4967PEN

Massima

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La partecipazione dell'imputato alla commissione materiale delle contestate rapine può essere desunta da molteplici elementi convergenti, quali i movimenti dell'imputato desunti dalle utenze telefoniche, i controlli effettuati dalla polizia giudiziaria in sede di indagine e le videoregistrazioni riguardanti i mezzi utilizzati per le singole rapine, i quali permettono di collocare l'imputato sul luogo dei fatti al momento degli stessi in tutte le occasioni contestate. Tali elementi, che risultano logici, lineari, congrui e coerenti con il contenuto del fascicolo processuale, escludono qualsivoglia ricostruzione alternativa e comprovano la partecipazione dell'imputato alle rapine, anche nei momenti precedenti e successivi, come evidenziato dagli esiti del traffico telefonico. La qualificazione giuridica dei fatti come rapine è altresì corretta, in quanto dalle dichiarazioni delle persone offese risulta l'esercizio di violenza nei confronti della persona, essendo del tutto priva di fondamento la prospettazione della mera sottrazione con strappo. Quanto alla fattispecie associativa, la Corte ha correttamente evidenziato la presenza di una organizzazione stabile, che agiva in ambiti territoriali lontani dalla propria residenza, organizzava il soggiorno dei soggetti "in trasferta" in maniera costante e predeterminata, garantiva il trasporto da Napoli a Milano dei mezzi e quindi degli strumenti da utilizzare per le rapine, concordava viaggi e interventi, faceva precedere le singole rapine da perlustrazioni sul territorio al fine di individuare le vittime, era specializzata anche nella scelta dei beni da trafugare, sostanzialmente identici per caratteristiche in tutti i fatti contestati. Tali elementi univocamente provano la sussistenza dell'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurime rapine. Infine, il trattamento sanzionatorio è adeguatamente motivato, con riferimento alla sussistenza del danno patrimoniale di rilevante entità, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva, sulla base di valutazioni logiche e congrue che evidenziano l'ingravescente pericolosità dell'imputato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovan - Presidente

Dott. MESSINI D'AGOSTINI Piero - Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittor - Consigliere

Dott. TUTINELLI V - rel. Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MANUALI VALENTINA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la di…

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