Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 659 del 2011

ECLI:IT:TARBA:2011:659SENT

Massima

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Il rilascio del titolo edilizio oggetto di contestazione, sopravvenuto nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, in quanto comporta la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente. Tale principio trova applicazione in tutti i casi in cui, durante il giudizio amministrativo, l'Amministrazione adotti il provvedimento richiesto dal ricorrente, venendo così meno l'interesse all'annullamento dell'atto impugnato. In tali ipotesi, il giudice amministrativo, constatata la sopravvenuta carenza di interesse, dichiara la cessazione della materia del contendere, senza entrare nel merito della legittimità dell'atto originariamente impugnato. Tale soluzione consente di evitare un inutile dispendio di attività processuale, garantendo al contempo l'effettività della tutela giurisdizionale, in quanto il ricorrente ha ottenuto, sia pure in corso di causa, la soddisfazione della propria pretesa. Il principio si applica indipendentemente dalla natura dell'atto impugnato e dalla motivazione che ha indotto l'Amministrazione a rilasciare il provvedimento richiesto, purché tale provvedimento sia idoneo a realizzare la pretesa sostanziale del ricorrente. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non comporta alcuna pronuncia sulla legittimità o meno dell'atto originariamente impugnato, essendo tale questione assorbita dalla sopravvenuta soddisfazione della pretesa.

Sentenza completa

N. 01558/2010
REG.RIC.

N. 00659/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01558/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2010, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Bari, via ((omissis)) n.38;

contro

Comune di Mattinata;

per l'annullamento

previa sospensiva

- dell'ordinanza n. 10 del 16.7.2010, notificata il 13.8.2010 a firma del responsabile del 5° Settore, geom. ((omissis)) del Comune di Mattinata, con la quale si ordinava la demolizione delle opere abusivamente realizzate;

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso connesso, prodromico, conseguenziale ancorché non conosciuto.

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