Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14055 del 28 maggio 2008

ECLI:IT:CASS:2008:14055CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di impugnazione nei giudizi di opposizione allo stato passivo, trova applicazione la regola della riduzione dei termini, ai sensi dell'art. 99, quinto comma, legge fall. (applicabile "ratione temporis") quando si controverta dell'esistenza e dell'efficacia, nei confronti del fallimento, del credito non ammesso, mentre le statuizioni relative alle domande ordinarie inserite nel medesimo giudizio comportano la soggezione al regime di impugnazione ordinaria; ne consegue che, notificata all'opponente la sentenza della corte d'appello da parte del curatore presso il procuratore costituito della parte, da tale giorno inizia a decorrere il termine di trenta giorni per il ricorso in cassazione.

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