Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2404 del 2017

ECLI:IT:TARNA:2017:2404SENT

Massima

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L'ordine di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo costituisce un atto dovuto per l'amministrazione comunale, senza che sia necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento all'interessato. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullabilità del provvedimento, in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, qualora l'amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. L'ordine di demolizione è sufficientemente motivato dalla descrizione delle opere abusive accertate, senza necessità di allegare l'istruttoria tecnica, in quanto l'accertamento dell'abuso edilizio costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'adozione della misura ripristinatoria. L'omessa indicazione nell'ordine di demolizione dell'area da acquisire in caso di inottemperanza non determina l'illegittimità del provvedimento, in quanto tale effetto è previsto direttamente dalla legge, senza necessità di un ulteriore esercizio di potere da parte dell'amministrazione. La possibilità di presentare un'istanza di accertamento di conformità non incide sulla validità dell'ordine di demolizione, in quanto l'amministrazione non ha alcun obbligo di verificare preventivamente la sanabilità dell'abuso prima di adottare la misura ripristinatoria. La sanzione demolitoria è proporzionata all'entità dell'abuso edilizio accertato, in quanto intervento realizzato in totale assenza di titolo abilitativo e idoneo a determinare una significativa trasformazione dello stato dei luoghi.

Sentenza completa

Pubblicato il 04/05/2017

N. 02404/2017 REG.PROV.COLL.

N. 06785/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6785 del 2005, proposto da:
Minopoli Bruno, Minopoli Giovanni rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Costagliola, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci N.19;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' Avvocatura Municipale, con domicilio in Napoli, piazza Municipio palazzo S. Giacomo;

per l'annullamento

della disposizione n.466 del 19.5.2005 di demolizione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

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