Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 2058 del 2016

ECLI:IT:TARMI:2016:2058SENT

Massima

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Il comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nei confronti di chi abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o lo abbia lasciato inutilizzato per un periodo superiore a sei mesi continuativi, senza essere stato espressamente autorizzato dall'ente gestore per gravi motivi familiari, di salute o di lavoro. Tale decadenza è finalizzata ad assicurare che le risorse destinate al soddisfacimento del fabbisogno abitativo delle persone svantaggiate siano costantemente utilizzate per i fini loro impressi, essendo necessario che l'ente di riferimento torni in possesso degli alloggi rimasti inutilizzati e li riassegni a soggetti effettivamente bisognosi. Ai fini della pronuncia della decadenza, rileva il fatto oggettivo dell'abbandono dell'alloggio, senza che sia necessario indagare sulle ragioni che hanno spinto l'assegnatario a lasciarlo inutilizzato, ovvero accertare la sussistenza dell'animus dereliquendi. Tuttavia, l'accertamento dell'abbandono deve svolgersi attraverso un'istruttoria che faccia emergere elementi significativi, tali da far ritenere, secondo canoni di ragionevolezza, l'effettiva sussistenza del mancato utilizzo dell'alloggio da parte dell'assegnatario. In particolare, l'amministrazione deve compiere diversi sopralluoghi, effettuati in orari diversi e non sempre coincidenti con quelli in cui generalmente le persone sono impegnate fuori casa per ragioni lavorative, nonché valutare i consumi energetici, che, se particolarmente bassi, costituiscono forte indice di non utilizzo dell'abitazione. Ove tali accertamenti dimostrino il mancato utilizzo stabile dell'alloggio da parte dell'assegnatario, quest'ultimo è tenuto a fornire prova contraria, non potendo il mero pagamento del canone o il funzionamento degli impianti costituire valido affidamento ostativo alla declaratoria di decadenza. Infine, la pronuncia di decadenza, incidendo su di un interesse particolarmente delicato e di notevole spessore, qual è quello alla conservazione della casa di abitazione, impone all'amministrazione un'istruttoria particolarmente accurata e una motivazione adeguata.

Sentenza completa

Pubblicato il 07/11/2016

N. 02058/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02176/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2176 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via ((omissis)), 30;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6;

per l'annullamento

- del decreto di decadenza dall’assegnazione dell'alloggio, ai sensi dell'art.18 del Regolamento regionale della Lombardia n. 1/2004, lett. a) e b), datato 06.05.2015 a firma del Dire…

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