Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 7410 del 2008

ECLI:IT:TARLAZ:2008:7410SENT

Massima

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Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, comportando la compensazione delle spese di giudizio. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il ricorso amministrativo perde la sua ragion d'essere e diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il venir meno dell'interesse della parte ricorrente a ottenere l'annullamento dell'atto impugnato. In tali casi, il giudice amministrativo non può entrare nel merito della controversia e deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso, con conseguente compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Tale principio si fonda sulla natura essenzialmente soggettiva e strumentale del ricorso amministrativo, il quale presuppone la sussistenza di un interesse concreto ed attuale del ricorrente all'annullamento dell'atto impugnato. Venendo meno tale interesse nel corso del giudizio, per qualsiasi ragione, il ricorso perde la sua ragion d'essere e non può più essere utilmente esaminato nel merito dal giudice amministrativo. La compensazione delle spese di giudizio rappresenta la naturale conseguenza della dichiarazione di improcedibilità, in considerazione del venir meno della materia del contendere e dell'assenza di una effettiva soccombenza di una delle parti nel merito della controversia.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO,

Sez. III^-quater composto da: dr. ((omissis)) dr.ssa ((omissis)) dr. ((omissis))-rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 9888/1994 R.G. proposto da Na. Fr., rappresentata e difesa dall'avv. F. Bu. e C. Ma., presso il cui studio in Ro. è elettivamente domiciliata in viale Au. Sa. n. (...); contro MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi formalmente in giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato; - il Provveditorato agli studi di Cu. non costituitosi in giudizio per l'annullamento del provvedimento n. 5136 del 28.4.1994 di rigetto dell'istanza di revoca del ritiro delle dimissioni dal servizio. Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente; Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa; Nominato …

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