Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 21874 del 21 luglio 2020

ECLI:IT:CASS:2020:21874PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nell'ambito del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, può dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna, qualora il ricorrente deduca motivi estranei a quelli tassativamente previsti dalla legge, ovvero attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In tali casi, la Corte di Cassazione procede con una pronuncia di inammissibilità semplificata e non partecipata, in applicazione del combinato disposto degli articoli 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, c.p.p. Ciò in quanto la previsione di cui alla seconda parte del comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p. si pone in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dello stesso comma, che disciplina la trattazione in forma partecipata dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato. Inoltre, il giudice di legittimità, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ritenuta equa nella misura determinata.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere

Dott. VIGNA Maria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa in data 6/02/2020 dal Tribunale di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ((omissis)).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Torino gli ha applicato ex articolo 444 c.p.p., la pena concordata in relazione al reato di maltrattamenti.
2. Egli deduce: 1) la violazione d…

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