Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 7030 del 2006

ECLI:IT:TARNA:2006:7030SENT

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, previsto dall'art. 7 della legge n. 241/1990, comporta l'annullamento del provvedimento finale, anche quando si tratti di procedimenti a contenuto vincolato, in quanto tale comunicazione è funzionale non solo alla difesa del destinatario, ma anche alla formazione di una più completa, meditata e razionale volontà dell'amministrazione, garantendo l'imparzialità nell'esercizio della funzione amministrativa e un più adeguato sindacato giurisdizionale. L'omissione di tale fase partecipativa non può essere superata dalla dimostrazione, in sede giudiziale, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, in quanto la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa. Pertanto, il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo le specifiche deroghe previste dalla legge, comporta l'annullamento del provvedimento finale, a prescindere dalla natura vincolata o discrezionale dello stesso, in quanto tale formalità è preordinata non solo a un ruolo difensivo, ma anche alla formazione di una più completa, meditata e razionale volontà dell'amministrazione, garantendo l'imparzialità nell'esercizio della funzione amministrativa e un più adeguato sindacato giurisdizionale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Terza
composto dai Giudici:
Giovanni de Leo - Presidente
Angelo Scafuri - Consigliere rel.est.
Alfredo Storto - Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.10497/1998 R.G. proposto da Pasquale Granillo in qualità di amministratore della Società Autolavaggio Sara S.n.c. rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Grimaldi e M.G. Cappiello
c o n t r o
il Comune di Pozzuoli, in persona del Dirigente dei Servizi Produttivi, dott. A. Di Francia, rappresentato e difeso dall'avv.A. Starace;
per l'annullamento
del provvedimento del Sindaco del Comune di Pozzuoli del 2.10.1998, prot.n.43252 di revoca dell'autorizzazione sanitaria del 9.9.1998 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
VISTO il ricorso, con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

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