Consiglio di Stato sentenza n. 3352 del 2004

ECLI:IT:CDS:2004:3352SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo, anche se impugnato in sede giurisdizionale, può essere successivamente annullato dall'amministrazione procedente, determinando così la cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità del ricorso giurisdizionale proposto avverso il medesimo provvedimento. In tali casi, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, compensando le spese di giudizio tra le parti, in considerazione del venir meno dell'interesse originario all'impugnazione a seguito dell'annullamento del provvedimento impugnato. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il provvedimento annullato sia stato adottato in precedenza dallo stesso soggetto pubblico che ha proposto il ricorso in sede giurisdizionale, in quanto l'annullamento del provvedimento impugnato determina il venir meno dell'interesse all'azione, indipendentemente dalla parte che ha promosso l'impugnazione. Pertanto, il giudice amministrativo, accertata la sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere, è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, compensando le spese di giudizio tra le parti, in considerazione del venir meno dell'interesse originario all'impugnazione a seguito dell'annullamento del provvedimento impugnato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2171/1996 R.G., proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, ope legis, domicilia, in Ro., via dei Po. n. 12,
contro
il sig. Ni. Di., rappresentato e difeso dall'avv. Ga. Ga., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ro., via Sa. n. 95;
e nei confronti di
i sigg.ri Gi. Re. e St. Ca., non costituiti;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, n. 30/96 del 25 gennaio 1996.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione del sig. Ni. Di.;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla Camera di consiglio del 22 aprile 20…

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