Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 636 del 14 settembre 1989

ECLI:IT:CASS:1989:636PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di misure di prevenzione, a seguito della entrata in vigore della legge 3 agosto 1988, n. 327, che ha soppresso l'istituto della diffida, risulta illegittimo il decreto di sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale, nel caso in cui il procedimento relativo abbia avuto per presupposto diffida irrogata, ai sensi dell'articolo 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, da oltre tre anni rispetto all'entrata in vigore della nuova legge. invero, secondo la nuova disciplina, l'applicazione di tale misura, ex art. 3 legge n. 1423/56, e` consentita solo se preceduta, quale presupposto necessario ed insostituibile, da avviso orale da parte del questore circa i sospetti a carico del pregiudicato, con l'indicazione dei motivi che li giustificano e con invito a tenere condotta conforme alla legge; ne` tale avviso potrebbe ritenersi sostituito da (e, comunque, validamente dato sulla base di) misura di prevenzione intervenuta nel triennio antecedente all'entrata in vigore della legge n. 327/88, stante la ontologica differenziazione tra i due istituti e la evidente autonomia processuale e sostanziale di ciascun procedimento di prevenzione.   conforme: Sen 05/12/1988 2545 sez 1 Pen

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