Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 2401 del 2016

ECLI:IT:TARLAZ:2016:2401SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esercizio della propria giurisdizione, afferma il principio secondo cui il ricorso per ottemperanza, disciplinato dagli artt. 112 e ss. del Codice del Processo Amministrativo, può essere validamente proposto anche per ottenere l'adempimento dell'Amministrazione all'ordinanza di assegnazione di un credito vantato nei suoi confronti, emessa dal giudice dell'esecuzione nella procedura di pignoramento presso terzi. Pertanto, qualora l'Amministrazione intimata non adempia spontaneamente all'ordinanza giurisdizionale di assegnazione di somme in favore del ricorrente, entro il termine di centoventi giorni previsto dalla legge, il Giudice amministrativo è legittimato ad assegnare un ulteriore termine perentorio per il pagamento e, in caso di perdurante inadempienza, a nominare un Commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva al pagamento delle somme dovute, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente. Tale soluzione interpretativa si fonda sulla prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il ricorso per ottemperanza può essere utilmente esperito anche avverso i provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione al pagamento di somme di denaro, al fine di assicurarne l'effettiva esecuzione, in ossequio ai principi di effettività della tutela giurisdizionale e di buon andamento della pubblica amministrazione. La nomina del Commissario ad acta, quale strumento di coercizione indiretta, mira a garantire l'adempimento spontaneo dell'Amministrazione e, in caso di ulteriore inerzia, a consentire il soddisfacimento del credito del ricorrente, attraverso l'intervento sostitutivo di un organo terzo, dotato dei necessari poteri e competenze per compiere tutti gli atti necessari al pagamento, senza oneri aggiuntivi per il privato. Tale soluzione, pertanto, realizza un giusto contemperamento tra l'esigenza di tutelare il diritto di credito del privato e quella di preservare l'autonomia e l'indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento che informano l'azione della pubblica amministrazione.

Sentenza completa

N. 07851/2015
REG.RIC.

N. 02401/2016 REG.PROV.COLL.

N. 07851/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7851 del 2015, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), nonché da ((omissis)) in proprio, con domicilio ex lege, ai sensi dell’art. 25, co. 1, del CPA, presso la Segreteria del Tar Lazio, in Roma, ((omissis)), 189;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;

per l’ottemperanza

all'ordinanza emessa dal Giudice Unico del Tribunale Civile di Roma – Sezione IV Esecuzioni Mobiliari in data 18 dicembre 2014 e depositata in data 9.1.2015, nella procedura esecutiva n. 27003/2014, con la quale il Gi…

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