Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3190 del 2011

ECLI:IT:TARNA:2011:3190SENT

Massima

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Il provvedimento di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica adottato dall'amministrazione statale ai sensi dell'art. 82, comma 9, del d.P.R. n. 616/1977 non è soggetto all'onere di comunicazione nel termine perentorio di sessanta giorni, in quanto tale termine si riferisce esclusivamente all'adozione del provvedimento e non alla sua comunicazione. Pertanto, il mancato rispetto del termine di comunicazione non determina l'inefficacia del provvedimento di annullamento. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto per l'adozione dei piani paesistici o urbanistico-territoriali non ha natura perentoria, ma solo ordinatoria, sicché il mancato rispetto di tale termine non comporta il venir meno del potere di approvare i piani paesistici, con la conseguenza che le misure di salvaguardia di cui all'art. 1 quinquies del d.l. n. 312/1985 (comportanti l'inedificabilità assoluta delle aree interessate dai vincoli) permangono fino all'approvazione dei piani anzidetti o all'esercizio dei relativi poteri sostitutivi da parte del Ministero. L'amministrazione statale, nell'esercitare il potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica, non esprime un giudizio di merito sovrapponendo il proprio giudizio di compatibilità paesaggistica a quello dell'amministrazione competente, ma può legittimamente annullare l'autorizzazione quando rilevi che l'autorità amministrativa che l'ha emessa non abbia adeguatamente motivato le ragioni della compatibilità dei manufatti realizzati con il vincolo paesaggistico. Il rilascio di una concessione edilizia in assenza dell'acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica o in pendenza del termine per l'eventuale annullamento di tale autorizzazione da parte dell'amministrazione statale è illegittimo, in quanto la concessione edilizia è subordinata all'esistenza di un valido titolo paesaggistico.

Sentenza completa

N. 10268/1991
REG.RIC.

N. 03190/2011 REG.PROV.COLL.

N. 10268/1991 REG.RIC.

N. 05047/1992 REG.RIC.

N. 06744/1992 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10268 del 1991, proposto da:
Ruggiero Domenico (recte Vincenzo), rappresentato e difeso, per mandati a margine dell’atto di nomina di nuovi difensori depositato in data 3 maggio 2010 (ed in sostituzione degli originari difensori avv. ti Ugo e Claudio Iaccarino, entrambi deceduti e dell’avv. Mario De Gregorio, in pensione), dagli avv.ti Carmine, Emilio, Giovanni, Pierpaolo e Adelaide Ruotolo, con domicilio eletto in Napoli, alla via C. Console, n. 3, presso lo studio dell’avv. Lucio de Luca;

contro

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – So…

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