Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 5809 del 2015

ECLI:IT:TARNA:2015:5809SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, in presenza di una sentenza di condanna dell'amministrazione all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, dichiara la cessazione della materia del contendere qualora l'amministrazione abbia spontaneamente ottemperato alle richieste dei ricorrenti, in applicazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo. In tali casi, il giudice dispone la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della riconosciuta attivazione spontanea dell'amministrazione in conformità alle pronunce giurisdizionali. Il giudice amministrativo, in presenza di una sentenza di condanna dell'amministrazione all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, dichiara la cessazione della materia del contendere qualora l'amministrazione abbia spontaneamente ottemperato alle richieste dei ricorrenti, in applicazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo. In tali casi, il giudice dispone la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della riconosciuta attivazione spontanea dell'amministrazione in conformità alle pronunce giurisdizionali. Il giudice amministrativo, in presenza di una sentenza di condanna dell'amministrazione all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, dichiara la cessazione della materia del contendere qualora l'amministrazione abbia spontaneamente ottemperato alle richieste dei ricorrenti, in applicazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo. In tali casi, il giudice dispone la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della riconosciuta attivazione spontanea dell'amministrazione in conformità alle pronunce giurisdizionali. Il giudice amministrativo, in presenza di una sentenza di condanna dell'amministrazione all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, dichiara la cessazione della materia del contendere qualora l'amministrazione abbia spontaneamente ottemperato alle richieste dei ricorrenti, in applicazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo. In tali casi, il giudice dispone la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della riconosciuta attivazione spontanea dell'amministrazione in conformità alle pronunce giurisdizionali. Il giudice amministrativo, in presenza di una sentenza di condanna dell'amministrazione all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, dichiara la cessazione della materia del contendere qualora l'amministrazione abbia spontaneamente ottemperato alle richieste dei ricorrenti, in applicazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo. In tali casi, il giudice dispone la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della riconosciuta attivazione spontanea dell'amministrazione in conformità alle pronunce giurisdizionali. Il giudice amministrativo, in presenza di una sentenza di condanna dell'amministrazione all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, dichiara la cessazione della materia del contendere qualora l'amministrazione abbia spontaneamente ottemperato alle richieste dei ricorrenti, in applicazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo. In tali casi, il giudice dispone la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della riconosciuta attivazione spontanea dell'amministrazione in conformità alle pronunce giurisdizionali. Il giudice amministrativo, in presenza di una sentenza di condanna dell'amministrazione all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, dichiara la cessazione della materia del contendere qualora l'amministrazione abbia spontaneamente ottemperato alle richieste dei ricorrenti, in applicazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo. In tali casi, il giudice dispone la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della riconosciuta attivazione spontanea dell'amministrazione in conformità alle pronunce giurisdizionali. Il giudice amministrativo, in presenza di una sentenza di condanna dell'amministrazione all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, dichiara la cessazione della materia del contendere qualora l'amministrazione abbia spontaneamente ottemperato alle richieste dei ricorrenti, in applicazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo. In tali casi, il giudice dispone la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della riconosciuta attivazione spontanea dell'amministrazione in conformità alle pronunce giurisdizionali. Il giudice amministrativo, in presenza di una sentenza di condanna dell'amministrazione all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, dichiara la cessazione della materia del contendere qualora l'amministrazione abbia spontaneamente ottemperato alle richieste dei ricorrenti, in applicazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo. In tali casi, il giudice dispone la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della riconosciuta attivazione spontanea dell'amministrazione in conformità alle pronunce giurisdizionali. Il giudice amministrativo, in presenza di una sentenza di condanna dell'amministrazione all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, dichiara la cessazione della materia del contendere qualora l'amministrazione abbia spontaneamente ottemperato alle richieste dei ricorrenti, in applicazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo. In tali casi, il giudice dispone la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della riconosciuta attivazione spontanea dell'amministrazione in conformità alle pronunce giurisdizionali.

Sentenza completa

N. 01466/2015
REG.RIC.

N. 05809/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01466/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1466 dell’anno 2015, proposto da:
((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), tutti rappresentati e difesi dall'avv. ((omissis)), unitamente al quale sono legalmente domiciliati presso la Segreteria del T.A.R. Campania - Napoli;

contro

- Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del MInisto p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, via Diaz n. 11;
- Ufficio Scolas…

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