Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4168 del 2014

ECLI:IT:TARNA:2014:4168SENT

Massima

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Il provvedimento di demolizione di opere edilizie realizzate senza il prescritto titolo abilitativo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico è atto dovuto e vincolato, non richiedendo una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati coinvolti. L'ordine di demolizione trova fondamento nell'art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, che sanziona con la demolizione la realizzazione senza titolo di opere in zone vincolate, applicandosi sia in caso di accertamento dell'inizio che dell'avvenuta esecuzione di interventi abusivi, senza che la sua efficacia sia limitata alle sole zone di inedificabilità assoluta. Il vincolo paesaggistico, in assenza del relativo titolo, preclude qualsiasi nuova edificazione, rendendo doverosa la demolizione di tutti gli interventi realizzati sine titulo, anche se qualificati come pertinenziali o precari, in quanto per la loro realizzazione o ampliamento è comunque necessaria l'autorizzazione paesaggistica. L'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi è in re ipsa per la straordinaria importanza della tutela reale dei beni paesaggistici ed ambientali, elidente qualsivoglia doglianza circa la pretesa non proporzionalità della sanzione ablativa. La possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive quando ciò sia di pregiudizio alle parti legittime costituisce solo un'eventualità della fase esecutiva, subordinata alla circostanza dell'impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi. La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 in tempo successivo all'emissione dell'ordinanza di demolizione incide unicamente sulla possibilità dell'Amministrazione di portare ad esecuzione la sanzione, ma non sulla legittimità del precedente provvedimento, rispetto al quale il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla richiesta equivale a un provvedimento esplicito di diniego. Infine, in caso di ordine di demolizione di opere edilizie abusive, non occorre la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 1990, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario.

Sentenza completa

N. 02195/2010
REG.RIC.

N. 04168/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02195/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2195 del 2010, proposto da:
Antonio Ruggiero e Irene Campanile, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Iossa, con domicilio eletto presso l’avv. Enrico Iossa in Napoli, p.zza Bovio N. 14;

contro

Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Starace, con domicilio eletto presso l’avv. Aldo Starace in Napoli, Riviera di Chiaia,207;

per l'annullamento

della disposizione dirigenziale prot. n. 2696/2009 del 26.01.2010, notificata in data 15.02.2010 del Dirigente del II° Dipartimento Gestione Tutela e Sicurezza del Territorio del Comune di P…

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