Cassazione penale Sez. II sentenza n. 705 del 3 maggio 1980

ECLI:IT:CASS:1980:705PEN

Massima

Massima ufficiale
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla norma di cui all'art 222, comma primo, cod pen, in riferimento all'art 3 della costituzione, sotto il profilo della diversità di trattamento, (a seguito della nuova disciplina sul servizio sanitario nazionale di cui alle leggi 23 dicembre 1978, n 833 e 13 maggio 1978, n 180), tra gli infermi di mente che non abbiano commesso reati (per i quali il ricovero obbligatorio è previsto in ospedali psichiatrici soltanto in casi di urgenza e non può avere una durata superiore al tempo strettamente necessario) e gli infermi di mente che, avendo commesso reati, sono considerati, in base a presunzione ex lege, socialmente pericolosi e internati coattivamente in manicomio giudiziario per la durata minima prestabilita dalla legge, anche se la pericolosità sociale non esista ab origine o sia venuta meno prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima della misura di sicurezza.

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