Cassazione penale Sez. II sentenza n. 43334 del 23 ottobre 2013

ECLI:IT:CASS:2013:43334PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione non può essere proposto personalmente dalla persona offesa, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di apposito mandato defensionale, pur se non integrato da procura speciale. Il ricorso è altresì inammissibile nel merito, in quanto può essere proposto solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5 c.p.p. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equa a favore della cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso stesso. Il principio di diritto affermato mira a garantire il rispetto delle forme e dei limiti previsti dalla legge per l'impugnazione dei provvedimenti di archiviazione, al fine di assicurare l'ordinato svolgimento del processo penale e l'effettività della tutela giurisdizionale. Tale principio si fonda sulla necessità di evitare l'abuso del diritto di impugnazione e di contenere i costi del processo, tutelando al contempo il diritto di difesa della persona offesa. La massima riflette altresì l'esigenza di responsabilizzare il ricorrente in ordine alle conseguenze derivanti dalla proposizione di un ricorso inammissibile, quale espressione del principio di lealtà processuale e del dovere di diligenza che grava sulle parti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Ciro - Presidente

Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere

Dott. ((omissis)) - rel. Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

in qualita' di persona offesa, l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Salerno, in data 18 luglio 2012, di archiviazione del procedimento nei confronti di (OMISSIS), nata il (OMISSIS), indagata in ordine al reato di cui all'articolo 646 c.p.;

Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;

Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere Dott. ((omissis)); Let…

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