Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 7654 del 2021

ECLI:IT:TARNA:2021:7654SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di diniego può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che impone al giudice di conformarsi alla volontà della parte. Ciò comporta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in considerazione della risalenza della controversia e della natura in rito della decisione. Il provvedimento amministrativo di diniego può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che impone al giudice di conformarsi alla volontà della parte. Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può che prenderne atto e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza entrare nel merito della controversia. Tale soluzione si impone in virtù del principio dispositivo, che attribuisce alle parti la disponibilità dell'azione e del processo. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse comporta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in considerazione della risalenza della controversia e della natura in rito della decisione. Infatti, la compensazione delle spese rappresenta una soluzione equa e proporzionata, tenuto conto della particolare situazione processuale determinatasi. Il giudice amministrativo, nel dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, non può entrare nel merito della controversia, essendo vincolato dalla volontà espressa dalla parte ricorrente. Il principio dispositivo, che caratterizza il processo amministrativo, impone al giudice di conformarsi alla posizione assunta dalla parte, senza poter sindacare nel merito le ragioni che hanno determinato il venir meno dell'interesse alla decisione. La compensazione integrale delle spese di lite rappresenta, in tali casi, una soluzione equa e coerente con la natura in rito della decisione di improcedibilità. Infatti, la risalenza della controversia e il fatto che il giudice non abbia potuto pronunciarsi nel merito giustificano tale statuizione, evitando di porre a carico della parte soccombente l'onere del pagamento delle spese processuali.

Sentenza completa

Pubblicato il 29/11/2021

N. 07654/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04802/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4802 del 2016, proposto da
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, 156;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria
ex lege
in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento:

a) della nota prot. n. 25975/5^/Area 1 Bis, datata 24 giugno 2016, a firma della Dirigente dell'Area della Prefettura - Ufficio territoriale…

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