Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5914 del 23 giugno 1984

ECLI:IT:CASS:1984:5914PEN

Massima

Massima ufficiale
L'esclusione del condono di cui al D.P.R. 18 dicembre 1981 n.. 744 (art.. 8 lett. e) per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico opera per il solo fatto dell'accertamento del fine eversivo e si riferisce a tutti i reati commessi per finalità di terrorismo, direttamente o indirettamente, a prescindere dalla contestazione della speciale aggravante ex art.. 1 legge 6 febbraio 1980 n.. 15 e anche se l'aggravante stessa sia stata espressamente esclusa.

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