Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1020 del 18 febbraio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:1020CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, la situazione di ineleggibilità per lite pendente, prevista dall'art.. 15 n.. 6 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.. 570, è stata rimossa, con immediata efficacia nei giudizi in corso, dalla legge 23 aprile 1981 n.. 154, la quale, circoscrivendo la lite pendente al caso in cui sia stato iniziato un giudizio civile od amministrativo in cui l'eletto e l'ente territoriale abbiano la veste di parti contrapposte (con esclusione quindi del giudizio penale per reato in danno dell'ente medesimo, quando esso non si sia costituito parte civile), la contempla solo come ragione d'incompatibilità, e, conseguentemente, come causa di dichiarazione di decadenza dalla carica, in esito allo speciale procedimento amministrativo regolato dall'art.. 7 della legge stessa, sempreché l'interessato non provveda tempestivamente alla rimozione della causa medesima (spontaneamente o nel corso di detto procedimento). Pertanto, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia dichiarato, in applicazione del citato art.. 15, l'ineleggibilità di un candidato alla carica di consigliere comunale, la sopravvenienza della legge n.. 154 del 1981 implica la necessità di annullare la pronuncia impugnata e di dichiarare l'eleggibilità del candidato stesso, mentre resta devoluto al consiglio comunale l'eventuale promuovimento del menzionato procedimento amministrativo per la pronuncia di decadenza.

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