Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2134 del 21 luglio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:2134PEN

Massima

Massima ufficiale
Alla "chiamata in correità" ai fini della sussistenza dei "gravi indizi" necessari per l'emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale, deve attribuirsi valore di "indizio, inteso questo, però, non nel senso della definizione tradizionale e cioè di un "fatto certo attraverso il quale per logica induzione, può "risalirsi alla prova del fatto incerto, ma in quello di un dato probatorio gerarchicamente inferiore alla "prova piena e diretta" quanto alla "suitas" fisica dell'atto all'imputato. E perché la chiamata in correità possa avere valore probatorio, anche al suddetto livello di "indizio" occorre che essa sia attendibile, che promani cioè da una persona che conosca il vero, perché in effetti ha concorso nel delitto e che sia altrimenti verosimile il contenuto dell'accusa in rapporto alla persona dell'accusato. Deve, pertanto, possedere il requisito dell'attendibilità soggettiva (o intrinseca), con riferimento alla persona del chiamato e "oggettiva (o estrinseca)" con riferimento a quella dell'accusato.

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