Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3422 del 6 maggio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:3422PEN

Massima

Massima ufficiale
A seguito della sentenza della corte costituzionale n. 299 del 1985 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 cod. proc. pen., quale risultava in virtù dell'art. 135 della legge n. 689 del 1981 e prima della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 4 della legge n. 400 del 1984, è ammissibile l'appello proposto dall'imputato contro la sentenza di proscioglimento per amnistia a seguito della esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti.

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