Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 6710 del 2023

ECLI:IT:TARNA:2023:6710SENT

Massima

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Il ricorso amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, la quale ha manifestato il proprio difetto di interesse successivamente all'assegnazione del ricorso al relatore. In tali casi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti, in assenza di opposizione dell'amministrazione resistente. Il principio di diritto che emerge è che la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso, con conseguente compensazione delle spese processuali, qualora non vi sia opposizione della controparte. Tale principio si fonda sulla necessità di garantire l'economia processuale e l'efficienza dell'azione amministrativa, evitando l'inutile prosecuzione di giudizi privi di concreto interesse per il ricorrente. La massima giuridica che sintetizza tale principio è la seguente: La sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo, con conseguente compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, in assenza di opposizione dell'amministrazione resistente. Tale principio si fonda sull'esigenza di garantire l'economia processuale e l'efficienza dell'azione amministrativa, evitando l'inutile prosecuzione di controversie prive di concreto interesse per il ricorrente. Il giudice, valutate le circostanze del caso, può disporre la compensazione delle spese processuali, anche in deroga al principio della soccombenza, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Sentenza completa

Pubblicato il 05/12/2023

N. 06710/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03635/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3635 del 2020, proposto da
Vito Di Palma, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Caiazzo, Nicola Di Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Invitalia - A.N.A.I.S.I. S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Cardaropoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della delibera di non ammissione della domanda n. RSUD0012698, adottata dall’Invitalia – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.a. ed inoltrata a mezzo pec in data 18.06.2020, nonché di ogni al…

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