Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 57518 del 22 dicembre 2017

ECLI:IT:CASS:2017:57518PEN

Massima

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Il concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti si configura non solo quando l'agente abbia materialmente detenuto la droga, ma anche quando, pur non avendone la disponibilità diretta, abbia comunque prestato un contributo apprezzabile alla commissione del reato, agevolando l'attività delittuosa del correo, come nel caso di accompagnamento del coimputato al fine di prelevare e occultare la sostanza in un luogo più sicuro. Tale condotta, pur non essendo causa diretta del fatto punibile, è comunque idonea ad arrecare un contributo significativo alla realizzazione del reato, aumentandone le possibilità di successo mediante il rafforzamento del proposito criminoso e l'agevolazione dell'opera del concorrente, assicurandogli un maggior senso di sicurezza nella propria condotta e palesando chiara adesione alla condotta delittuosa. Pertanto, il mero accompagnamento del coimputato, in circostanze tali da dimostrare il consapevole coinvolgimento nell'attività di detenzione e spaccio di stupefacenti, integra il concorso nel reato e non può essere ricondotto alla mera connivenza non punibile, la quale postula invece un comportamento meramente passivo, privo di qualsivoglia efficacia causale. Inoltre, la detenzione di sostanze stupefacenti suddivise in dosi, unitamente al possesso di bilancini di precisione e di ingenti somme di denaro, costituisce un elemento sintomatico della destinazione a terzi della droga, incompatibile con la sussunzione del fatto nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990, la quale richiede una minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo della sostanza, sia dagli altri parametri indicati dalla norma. Infine, la determinazione della pena all'interno del minimo e massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito motivazionale anche attraverso una valutazione globale degli elementi indicati dall'art. 133 c.p., senza necessità di una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta risulti contenuta in una fascia medio-bassa rispetto alla pena edittale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico - Presidente

Dott. TRONCI Andrea - Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia A - rel. Consigliere

Dott. BASSI Alessandra - Consigliere

Dott. D'ARCANGELO Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/12/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. EMILIA ANNA GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avvocato (OMISSIS), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di …

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