Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4276 del 3 febbraio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:4276PEN

Massima

Massima ufficiale
Allorche` il Pubblico Ministero si rivolga al G.I.P. per richiedere la convalida dell`arresto o l`applicazione di una misura cautelare, e` autorizzato ed obbligato, non potendoglisi riconoscere alcuna discrezionalita` in proposito, a presentare tutti gli elementi in suo possesso sui quali si fonda la richiesta a norma dell`art. 291, primo comma, cod. proc. pen. Tale obbligo tuttavia non ricomprende l`indicazione dei nominativi degli autori di dichiarazioni accusatorie, nominativi che possono legittimamente essere tenuti riservati nella fase cautelare - e quindi anche in sede di riesame -qualora la loro divulgazione possa pregiudicare le ulteriori indagini; in queste ipotesi, infatti, il Pubblico Ministero legittimamente si avvale della facolta` di celare le fonti di prova, concessagli, in tema di contestazione dell`accusa, dall`art. 65 cod. proc. pen..   da vedere: Sen 14/03/1990 301 sez 1 Pen Sen 27/07/1992 2541 sez 1 Pen Sen 13/09/1993 1833 sez 3 Pen Sen 09/09/1991 811 sez 5 Pen Sen 11/05/1993 1489 sez 1 Pen

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