Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7910 del 1 marzo 2011

ECLI:IT:CASS:2011:7910PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di procedimento di prevenzione, non si ha modificazione della contestazione allorché il procedimento, iniziato ai sensi della l. n. 1423 del 1956, sia poi proseguito a norma della legge n. 575 del 1965 per la riconosciuta pericolosità qualificata del prevenuto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GARRIBBA Tito - Presidente

Dott. MILO Nicola - Consigliere

Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ch. Lu. , nato a (OMESSO);

avverso il decreto del 22/01/2009 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Ersilia Calvanese;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SALVI Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 22 genna…

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