Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7359 del 11 giugno 1980

ECLI:IT:CASS:1980:7359PEN

Massima

Massima ufficiale
La circostanza attenuante comune dei motivi di particolare valore morale o sociale è applicabile quando il movente che è a base della azione riceva un apprezzamento positivo in un determinato momento storico per il suo contenuto che non sia circoscritto alla posizione del singolo, ma che abbia radici nella coscienza etica del popolo o sia conforme alle finalità del vivere organizzato. La spinta egoistica all'azione, qual è quella di colui che uccide chi gli insidia la moglie, anche se apprezzata in un particolare ambiente, non può avere radici - proprio per la carenza di significati altruistici - nella coscienza etica del popolo, ne può essere approvata dalla società organizzata della quale ripudia i mezzi di tutela.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.