Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4420 del 17 maggio 1983
ECLI:IT:CASS:1983:4420PEN
Massima
Massima ufficiale
Il delitto di falso per soppressione quando ha per oggetto atti pubblici non richiede un dolo specifico e cioè l'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l'efficacia probatoria dell'atto, o il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (che invece è richiesto quando si tratti di scritture private), essendo sufficiente la sola consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso, distrutto od occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria: la consapevolezza cioè di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del traffico giuridico.
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