Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2571 del 19 aprile 1984

ECLI:IT:CASS:1984:2571CIV

Massima

Massima ufficiale
Ai fini dell'art.. 37, terzo comma, della costituzione, il limite dell'età minorile è quello fissato dalla legge per l'acquisto della capacità di agire generale e, quindi, per il tempo anteriore alla riforma della legge 8 marzo 1975 n.. 39 (che ha fissato la maggiore età al compimento del diciottesimo anno) il compimento del ventunesimo anno di età, non rilevando in contrario il riconoscimento ai diciottenni - ad opera dell'abrogato art.. 3 cod. civ. - della capacità di agire in materia di lavoro.

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