Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13998 del 6 dicembre 1999

ECLI:IT:CASS:1999:13998PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di reati militari, la richiesta del Comandante di corpo, necessaria ai fini della procedibilita` di reati per i quali il codice penale militare di pace stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e` atto formale e irrevocabile, soggettivamente amministrativo e subordinato ai requisiti espressamente richiesti dalla legge penale (forma scritta, sottoscrizione dell'autorita` competente; presentazione al P.M. entro un mese dal giorno in cui la detta autorita` ebbe notizia del fatto). Pertanto, la richiesta in questione si configura come vero e proprio atto processuale idoneo a rimuovere un limite all'esercizio dell'azione penale, ed e` inserita nell'"iter" del processo penale, con la conseguenza che ad esso non e` applicabile l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 per gli atti amministrativi direttamente incidenti nella sfera giuridica sostanziale del destinatario.    conforme: Sen 12/08/98 9313 sez 1 Pen Sen 03/02/97 728 sez 1 Pen

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