Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 29837 del 26 luglio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:29837PEN

Massima

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Il provvedimento di confisca di prevenzione, divenuto definitivo, può essere oggetto di revoca o modifica solo da parte dell'organo giudicante che lo aveva originariamente disposto, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 1423 del 1956. Avverso il provvedimento che abbia deciso sulla richiesta di revoca o modifica di tale misura di prevenzione, è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione, in applicazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. La competenza per la revoca della confisca definitiva spetta all'organo che l'aveva originariamente disposta, anche quando il provvedimento sia stato adottato prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, che ha attribuito tale competenza alla Corte di appello. Ciò in quanto il rimedio della revocazione di cui all'articolo 28 del citato Decreto Legislativo non trova applicazione per i provvedimenti definitivi adottati anteriormente alla sua entrata in vigore. Il Tribunale, nel rigettare la richiesta di revoca della confisca di prevenzione, ha quindi correttamente applicato tali principi, valorizzando il contenuto del provvedimento definitivo di confisca, anche laddove esso facesse riferimento a ipotesi di pericolosità sociale diverse da quella successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale. Infatti, la declaratoria di incostituzionalità non incide sulla validità del provvedimento definitivo, che resta immodificabile se non attraverso il rimedio della revoca o modifica da parte dell'organo che lo aveva originariamente disposto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSTANZO Angelo - Presidente

Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere

Dott. PATERNO' R. Benede - rel. Consigliere

Dott. DI GERONIMO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 24 gennaio 2022 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Dott.ssa ZACCO Franca, che ha concluso per la inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di r…

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