Corte d'appello civile Roma sentenza n. 561 del 14 febbraio 2023

Massima

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Il licenziamento di un dirigente, formalmente inquadrato come tale, non può essere considerato nullo o illegittimo per violazione delle garanzie procedurali previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, qualora il lavoratore non riesca a dimostrare che, nel concreto svolgimento delle mansioni, il rapporto di lavoro si sia svolto con modalità diverse da quelle formalmente convenute, tali da privarlo dei poteri e delle prerogative tipiche della qualifica dirigenziale. Ciò in quanto le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7 trovano applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa, sia che il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente o colpevole, sia che ponga a base del recesso condotte suscettibili di farne venir meno la fiducia. Pertanto, in mancanza di una specifica disciplina, il licenziamento del dirigente deve essere valutato secondo i criteri di cui all'art. 2099, comma 2, c.c., senza possibilità di applicare le tutele previste dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori per i dipendenti non dirigenti. Inoltre, il lavoratore che contesti il proprio inquadramento come dirigente ha l'onere di provare, attraverso elementi concreti, che il rapporto di lavoro si sia svolto con modalità diverse da quelle formalmente convenute, tali da privarlo dei poteri e delle prerogative tipiche della qualifica dirigenziale. La mera esistenza di procedure aziendali che prevedono il coinvolgimento di più funzioni in determinate operazioni non è sufficiente a dimostrare la mancanza di autonomia e potere decisionale del dirigente, ove risultino comunque ampi poteri di rappresentanza legale e capacità negoziale in capo allo stesso. Infine, l'allegazione di un licenziamento ritorsivo, in assenza di idonea prova, non è sufficiente a far ritenere illegittimo il recesso datoriale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta da:
Giovanna Ciardi - Presidente rel.
Carlo Chiriaco - Cons.
Sabrina Mostarda - Cons.
nella causa civile in grado di appello n. 2778/2020
all'udienza del 10.2.2023, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(...)
Avv. Ve.Pe.
appellante
E
(...) SPA
Avv.ti Vi.Mo. e Fr.La.
appellata
(...) SPA
Avv. St.Gr.
chiamata in causa
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 4029/2020 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto il 27.09.2019 (...) ha convenuto in giudizio (...) spa al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: "a) per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare che il licenziamento impugnato è stato comminato in violazione dei criteri previsti dalla legge e, di conseguenza, dichiarare il licenziamento intimato al ricorrente con…

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