Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 21454 del 1 giugno 2022

ECLI:IT:CASS:2022:21454PEN

Massima

Generata da Simpliciter
Il giudice di legittimità, nell'esaminare il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di applicazione della pena concordata con il pubblico ministero, afferma che il vizio di motivazione non rientra più tra i motivi di ricorso ammissibili ai sensi del nuovo art. 448 comma 2-bis c.p.p., introdotto dalla L. n. 103 del 2017. Pertanto, il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, in quanto i motivi dedotti non attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La sentenza frutto dell'accordo tra le parti non può essere censurata per vizi della motivazione, essendo questa ormai esclusa tra i motivi di ricorso ammissibili per le sentenze di applicazione della pena su richiesta. Conseguentemente, la Corte di Cassazione condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, in ragione dei profili di colpa emersi nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente

Dott. IMPERIALI Lucia - rel. Consigliere

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere

Dott. PARDO Ignazio - Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/01/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCIANO IMPERIALI.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Bologna, con sentenza emessa in data 18/01/2022, applicava nei confronti di (OMISSIS) la pena concordata dalle parti ex articolo 444 c.p.p. di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, in relazione al reato di cui all'articolo 648 c.p., ritenuta la continuazione con gli …

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.