Cassazione penale Sez. I sentenza n. 456 del 19 gennaio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:456PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di mancanza alla chiamata alle armi (art. 151 c.p.m.p.), ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e` sufficiente una motivazione fondata sul rilievo della giovane eta` e dell`incensuratezza dell`imputato, non essendo necessaria alcuna indagine, da parte del giudice di merito, sulla persistenza del proposito di rifiutare il servizio militare ovvero sulla intensita` del dolo evidenziato dal reo, ne` potendo variare la scelta dei criteri valutativi per l`applicabilita` del beneficio in questione in relazione allo specifico reato addebitato.     conforme: Sen 06/08/1992 8863 sez 1 Pen Sen 08/10/1992 9697 sez 1 Pen Sen 08/10/1992 9697 sez 1 Pen Sen 29/04/1993 4136 sez 1 Pen

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