Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 11176 del 27 ottobre 1995

ECLI:IT:CASS:1995:11176CIV

Massima

Massima ufficiale
Il comportamento dell'avvocato, il quale, dopo avere difeso una parte, assume nella medesima vicenda il patrocinio della parte avversa, e` lesivo della reputazione del professionista e della dignita` della classe forense, in quanto la cura degli interessi della controparte rende possibile l'uso delle informazioni acquisite a causa del precedente incarico, creando una situazione non conforme alla dignita` di avvocato ed al dovere di lealta` connesso alla delicatezza delle funzioni espletate, suscettibile di riflettersi sull'intera classe forense. Tale comportamento configura, pertanto, un illecito sanzionabile ai sensi dell'art. 38 del R.D.L. 27 Novembre 1933 n. 1578, indipendentemente dalla circostanza che la condotta in oggetto si sia o no rivelata dannosa per le parti e che la difesa della parte avversa sia stata assunta solo nella fase esecutiva ed a distanza di alcuni anni da quando era cessata l'attivita` difensiva in favore della parte originariamente assistita.

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