Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3518 del 24 marzo 1993

ECLI:IT:CASS:1993:3518CIV

Massima

Massima ufficiale
Nei riguardi del cittadino elettore, che impugni il risultato delle elezioni amministrative - sia direttamente, sia intervenendo ad "adiuvandum" nel giudizio da altri proposto - e poi veda ritardare la decisione, in relazione al regolamento di giurisdizione pretestuosamente proposto da un terzo a fini dilatori, non puo` negarsi il verificarsi di un danno risarcibile, ai sensi dell`art. 96, comma primo, cod. proc. civ., essendo tale danno identificabile, pure in difetto di una posizione di diritto soggettivo suscettibile di essere incisa da detto ritardo, nei maggiori oneri provocati con riguardo alla impugnativa, per cui era legittimato, dalla temeraria iniziativa processuale della controparte.    conforme: Sen 04/07/1989 3199 Civ

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