Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 130 del 2024

ECLI:IT:TARPE:2024:130SENT

Massima

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Il Comune è tenuto a dare piena ed integrale esecuzione ai titoli esecutivi emessi dall'Autorità Giudiziaria nei confronti di un suo creditore, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro i termini assegnati, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, al fine di assicurare il soddisfacimento del credito e il rispetto del giudicato. L'inottemperanza dell'Amministrazione all'esecuzione di un titolo esecutivo comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza. Il Comune, in qualità di ente pubblico, è tenuto a dare puntuale esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali che accertano l'esistenza di un credito nei confronti di un privato, senza poter opporre ragioni di carattere amministrativo o finanziario che possano giustificare il mancato adempimento. L'obbligo di conformarsi al giudicato e di provvedere al pagamento delle somme dovute entro i termini assegnati è un principio fondamentale che garantisce l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto dello Stato di diritto. Qualora il Comune persista nell'inadempimento, il Giudice può nominare un Commissario ad acta con il compito di sostituirsi all'Amministrazione e di porre in essere tutti gli atti necessari per dare esecuzione al titolo esecutivo, al fine di assicurare il soddisfacimento del credito del privato. Tale rimedio straordinario mira a superare l'inerzia o il rifiuto dell'Ente pubblico di conformarsi spontaneamente al giudicato, tutelando in modo effettivo la posizione del creditore. Infine, la condanna del Comune al pagamento delle spese processuali, secondo il principio della soccombenza, rappresenta una ulteriore sanzione per l'inottemperanza dell'Amministrazione, a fronte dell'accertata fondatezza della pretesa creditoria del privato e del mancato adempimento spontaneo agli obblighi derivanti dal titolo esecutivo.

Sentenza completa

Pubblicato il 22/04/2024

N. 00130/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00093/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 93 del 2024, proposto da
Società Cooperativa Sociale ((omissis)), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Ravenna 98;

contro

Comune di Vasto, non costituito in giudizio;

per

a) ordinare l'ottemperanza al Comune di Vasto, Provincia di Chieti, in persona del Sindaco pro-tempore, del Decreto Ingiuntivo n. 196/2023 emesso dal Tribunale di Vasto, prescrivendo le relative m…

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