Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza breve n. 609 del 2016

ECLI:IT:TARMI:2016:609SENB

Massima

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Il diniego di rilascio della patente di guida per mancanza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) configura l'esercizio di un potere amministrativo vincolato, privo di margini di discrezionalità, e pertanto la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attiene a una posizione di diritto soggettivo del privato. L'amministrazione competente, nel caso di specie il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione, è tenuta a verificare la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per il rilascio della patente, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale, essendo il provvedimento di diniego un atto dovuto. Conseguentemente, la controversia relativa al diniego di rilascio della patente di guida per carenza dei requisiti morali non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma deve essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario, al quale la parte interessata può proporre il ricorso entro i termini di legge, con gli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta innanzi al giudice amministrativo. Il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza consolidata è che, in presenza di un provvedimento amministrativo vincolato, come quello di diniego di rilascio della patente di guida per mancanza dei requisiti morali, la posizione giuridica del privato è qualificabile come diritto soggettivo, con conseguente attribuzione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, in osservanza dei criteri di riparto della giurisdizione. Tale orientamento giurisprudenziale si fonda sulla natura vincolata dell'attività amministrativa esercitata, che si limita al mero riscontro della sussistenza o meno dei presupposti normativamente previsti, senza alcun margine di discrezionalità. Pertanto, il giudice amministrativo, investito della controversia, deve dichiararne l'inammissibilità per difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario quale autorità competente a conoscere della questione.

Sentenza completa

N. 00412/2016
REG.RIC.

N. 00609/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00412/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Pisacane, 10

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, Via Freguglia, 1

per l'annullamento

- del provvedimento prot. 0000440 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione di Milano dell'11.01.2016 concernente il dini…

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