Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2132 del 18 giugno 1984

ECLI:IT:CASS:1984:2132PEN

Massima

Massima ufficiale
La concessione della libertà provvisoria è subordinata ad una duplice valutazione negativa, nel senso che deve risultare con certezza la mancanza di ragioni ostative di carattere processuale e l'insussistenza della probabilità che l'imputato possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività. La sfavorevole valutazione in ordine anche ad uno soltanto di tali elementi legittima il diniego del beneficio.

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